La Regolamentazione dei Rapporti Interni è il documento-guida per le relazioni tra l’Istituto e i suoi associati. Questo documento integra e dà applicazione alle disposizioni contenute nello Statuto associativo specificando nei particolari le procedure e le modalità necessarie a rendere operativi e concreti alcuni articoli dello Statuto.
- Modalità di adesione alle attività dell’Istituto e di gestione
1.1. Le attività previste per i soci possono prevedere una quota di contribuzione alle spese organizzative.
Le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo non possono essere soggette a riduzioni o sconti di alcuna natura ed in nessuna occasione.
Le quote associative dovranno essere versate sul conto corrente dell’Istituto con nominativo e causale; la registrazione su conto corrente garantisce sia gli associati sia l’Istituto.
Se l’adesione all’Istituto avviene dopo il primo ottobre, per una forma di cortesia verso i Soci, sarà considerata valida anche per l’anno successivo.
Il Socio che non rinnovasse il versamento della quota annuale, dopo il 30 giugno dell’anno relativo al rinnovo perde la possibilità di partecipare all’assemblea dei soci e a corsi o ad altre iniziative organizzate per i Soci dall’Istituto ma mantiene il diritto ad essere informato delle attività dell’Istituto poichè può esservi una parte di non adesioni dovuta solo a dimenticanza e non a rifiuto motivato, quindi questa parte di soci può essere recuperata facendo loro presente l’attività associativa prevista.
1.2. In caso di impossibilità a presenziare alla riunione di Consiglio Direttivo per cause di forza maggiore, i soci consiglieri devono giustificare la loro assenza il prima possibile in modo da lasciare il tempo al Presidente di valutare se vi sarà il numero legale ed eventualmente di spostare la data della riunione per non far muovere i soci consiglieri inutilmente. Dopo la terza assenza consecutiva effettuata senza giustificazione il socio consigliere potrà essere fatto decadere dall’incarico dal Presidente con decisione motivata dal disinteresse verso le attività associative e dalla scorrettezza nei confronti degli altri soci consiglieri.
2. Iscrizione al Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi
2.1.I Soci in possesso delle prerogative necessarie, possono chiedere di iscriversi al Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica-geobiologica dei Luoghi istituito e pubblicizzato dall’Istituto, superando una prova di ingresso basata su un test di lavoro pratico di analisi.
Prerequisiti per chiedere l’iscrizione al Registro E.A.G.L. sono:
a) Un diploma di specializzazione in analisi geobiofisica e geobiologica del sito riconosciuto valido dal
Consiglio Direttivo;
b) La presentazione di una domanda di ammissione completa di sottoscrizione per accettazione del Regolamento Operativo contenente la deontologia proposta dall’Istituto.
Non saranno ammessi alla prova candidati che, sebbene abbiano sottoscritto il Regolamento Operativo, abbiano manifestato modalità di pensiero e intenzioni a questo contrastanti.
L’adesione al Registro è richiesta per periodi di almeno tre anni consecutivi, quindi la quota di iscrizione al Registro, che sostituisce la quota di adesione annuale, è richiesta per almeno tre anni anticipati.
Per rinnovare l’iscrizione al Registro degli Esperti dopo ogni periodo di tre anni è necessario aver conseguito l’aggiornamento richiesto con la partecipazione nel triennio ad almeno un evento utile per l’aggiornamento tra quelli proposti dall’Istituto e aver superato nel triennio una verifica delle modalità di lavoro adottate; la verifica è svolta nella stessa sede dell’aggiornamento ed è considerata come una supervisione.
Nel caso di mancanza della verifica o di mancanza della partecipazione ad almeno un evento di aggiornamento, il Socio può chiedere una supervisione privata a un docente di “Tecniche di Percezione Geobiofisica”.
2.1. I soci che fanno parte del Gruppo Docente sono responsabili dell’aggiornamento dei membri del Registro degli Esperti in Analisi Geobiofisica dei Luoghi, tali soci fanno parte di diritto del Registro e sono chiamati ad aggiornarsi in forme e luoghi specifici loro riservati.
3. Iniziative intraprese dai Soci per conto dell’Istituto.
Tutti gli atti compiuti per conto dell’Istituto devono essere a conoscenza del Presidente in quanto egli ne è il legale responsabile. A questo fine i Consiglieri e i soci che intendono intraprendere qualche iniziativa per conto dell’Istituto saranno tenuti a comunicarne notizia alla Presidenza e ad attendere la risposta con il parere favorevole del Presidente. Se si tratta di iniziative di Soci esterni al Consiglio Direttivo, il Presidente, secondo la problematicità della questione proposta, si riserva di sentire anche i membri del Consiglio Direttivo prima di rispondere. L’organizzazione di conferenze e convegni è sempre molto ben accetta, ma deve essere comunicata alla Presidenza.
La partecipazione come Istituto ad iniziative proposte da altri, oltre che comunicata, deve anche essere approvata. La natura degli enti o delle persone che propongono le iniziative condizionerà l’approvazione. Tale approvazione avviene con parere richiesto dal Presidente ai Consiglieri e inviato da questi al Presidente via e-mail senza la necessità di indire una riunione.
Ogni Socio, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, può organizzare iniziative associative volte alla pubblicizzazione e alla diffusione delle tematiche associative. Le conferenze, i seminari e i convegni sono, di norma, rivolti a tutti e non solo agli associati, per cui devono essere gratuiti in quanto se si ravvisasse la necessità di far corrispondere una quota di partecipazione, l’attività proposta si trasforma in attività commerciale dell’Istituto, che costringe gli organizzatori a rispettare la normativa fiscale in vigore e quindi ad emettere una fattura per ogni partecipante.
Non ha senso l’organizzazione di convegni ristretti ai soli Soci che sono da trasformare in stage di approfondimento o di aggiornamento professionale.
Il Consiglio Direttivo, scegliendo solo tra i Soci membri del Registro EAGL, può nominare un Responsabile di Progetto per condurre un’iniziativa, il quale a sua volta può nominare dei collaboratori tra i Soci, alla conclusione del Progetto chi vi ha contribuito, Responsabile e collaboratori, se lo richiede ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e dimostrate.
4. Organizzazione di corsi e di seminari
Nel quadro delle attività dell’Istituto un ruolo di preminenza è svolto dai seminari, dai laboratori e dai corsi offerti ai Soci. I seminari, i laboratori e i corsi sono tra le attività più importanti che svolge l’Istituto.
Ogni laboratorio, corso o seminario – o ciclo di laboratori/seminari – costituisce un Progetto associativo e come tale deve essere approvato dal Presidente dell’Istituto che se lo ritiene opportuno può nominare il relativo Socio Responsabile del Progetto.
Il Responsabile di un seminario, di un laboratorio o di un corso dovrà essere presente. Non deve dare l’impressione che chi rappresenta l’Istituto si disinteressi di quanto è stato organizzato o che abbia altre cose più importanti da fare. Non si devono lasciare a se stessi relatori e corsisti e occorre essere disponibili per ogni necessità. Se il Responsabile prevede di non poter presenziare a tutto lo svolgimento del corso o del seminario deve nominare come suo sostituto un Tutor tra i Soci che collaborano all’organizzazione dell’iniziativa.
I Soci partecipanti a seminari, Laboratori o corsi base che non prevedano prove o crediti da superare ottengono un “attestato di partecipazione”. Qualora il corso preveda un esame finale o il superamento di un certo numero di crediti i partecipanti che ne avranno diritto otterranno il relativo diploma.
I Corsi, i Laboratori e i Seminari sono organizzati in varie località scelte secondo l’opportunità, come i Corsi Base. I corsi e i Laboratori sono rivolti esclusivamente ai Soci e possono prevedere corrispettivi a sostegno delle spese organizzative. I seminari di aggiornamento professionale sono rivolti esclusivamente agli iscritti nel Registro degli EAGL e se necessario possono prevedere un corrispettivo a contributo per le spese organizzative. I corrispettivi richiesti ai Soci per i corsi o i laboratori sono delle mere condivisioni di spese organizzative e saranno sempre rimborsati se l’Istituto per cause impreviste non potesse realizzare quanto programmato.
Al versamento del corrispettivo di condivisione delle spese l’Istituto emette una ricevuta associativa. Non è possibile la fatturazione di tali importi.
I relatori ai corsi o ai seminari vanno scelti innanzitutto tra i Soci con particolari competenze, successivamente tra gli esperti estranei all’Istituto. Il compenso stabilito per la docenza è uguale per tutti i relatori esterni. Si fa salvo il caso in cui si inviti un relatore straniero o particolarmente prestigioso. Ai relatori sono rimborsate le spese di viaggio e, se necessario per la distanza, anche di vitto e alloggio (le spese devono essere dimostrate). Nel caso di viaggio in auto il rimborso sarà stabilito forfetariamente oppure sulla base del rimborso chilometrico in vigore. I relatori potranno ricevere anche un rimborso per i materiali didattici forniti ai corsisti.
Se il relatore non è un Socio dell’Istituto il Responsabile richiede una fattura. Se il relatore non è in grado di rilasciarla, il Responsabile invia i dati fiscali alla Segreteria dell’Istituto perché sia operata la ritenuta d’acconto.
Se il relatore è un Socio, per la docenza riceve il rimborso delle spese dimostrate dietro sottoscrizione di una ricevuta.
Queste operazioni sono fondamentali perché si possano scaricare le relative spese dal bilancio dell’iniziativa e dal bilancio consuntivo annuale dell’Istituto.
I relatori che non rispettino l’organizzazione e l’orario delle lezioni concordata con il Responsabile, se l’assenza non è dovuta a gravi motivi dimostrabili, non potranno in alcun modo inviare loro sostituti, né esigere cambiamenti nell’organizzazione complessiva del corso.
Il responsabile, da parte sua, deve curare attentamente gli accordi con i relatori e prenderli con molto anticipo.
I Soci organizzatori non devono affrontare questi oneri organizzativi come se fossero inutili complicazioni burocratiche poiché sono procedure standard necessarie per rendere chiaro e corretto il rapporto reciproco, soprattutto in quanto vi sono implicati compensi in denaro.
5. Il Gruppo Docente
Il Gruppo Docente dell’Istituto è composto dai soci che sono docenti nei Laboratori e nei Corsi, non vi fanno parte quindi i docenti dei corsi che non sono Soci dell’Istituto.
Responsabile del Gruppo Docente è il Presidente dell’Istituto il quale deve riunire il Gruppo Docente ogni volta che ve ne sia la necessità.
I membri del Gruppo Docente sono scelti tra i soci Esperti che hanno conoscenze specifiche in materie attinenti ai corsi o laboratori proposti dall’Istituto.
L’incarico di condurre i Laboratori dovrà essere concesso dal Consiglio Direttivo.
6. La supervisione
Il concetto di supervisione è mutuato da altri ambiti di formazione professionale che hanno molti decenni di esperienza. Nella formazione professionale all’analisi geobiofisica dei luoghi la supervisione si è dimostrata necessaria, sebbene sia complicato metterla in atto data la delicatezza della situazione che si viene a creare.
L’etica delle supervisioni è di osservare e verificare l’operato del supervisionato senza mettere al corrente l’eventuale committente o cliente di quanto si osserva, per poi discutere a parte con il solo supervisionato e all’insaputa del committente o cliente su eventuali errori rilevati e sulle loro conseguenze per trovare delle modalità per superarli.
La supervisione dovrà quindi svolgersi secondo le seguenti modalità:
– per prima cosa occorre concordare tra docente e supervisionato il modo di agire per evitare che il committente si accorga di eventuali errori;
– il committente dovrà ottenere un’analisi precisa, frutto della verifica del supervisore, senza sapere come è stata ottenuta;
– la presenza del supervisore non deve essere dichiarata come tale, ma fatta passare come quella di un “aiutante”;
– il supervisore deve essere discreto e non deve mai trattare direttamente con il committente del supervisionato;
– deve essere scelta una situazione in cui possa essere esclusa la presenza del committente durante l’analisi, il committente non deve essere presente poiché osservando e ascoltando potrebbe capire la reale dinamica tra supervisore e supervisionato;
– il socio che richiede la supervisione è responsabile, prima di tutto a garanzia della propria immagine professionale, di far svolgere la supervisione nelle condizioni ottimali per verificare il proprio lavoro e imparare a non ripetere eventuali errori;
– il supervisore deve richiedere che siano rispettate le condizioni necessarie per la supervisione e nel caso si accerti che non lo sono, nonostante la sua esplicita richiesta, è tenuto a non svolgere la supervisione, fatte salve tutte le spese vive.
Se queste modalità sono messe in atto scrupolosamente non vi è alcun pericolo che la supervisione possa trasformarsi in cattiva pubblicità per chi l’ha richiesta o in un esproprio di risorse con il trasferimento dei clienti potenziali del supervisionato al supervisore; perciò i soci corsisti o Esperti sono tenuti a richiedere alcune supervisioni come elementi fondamentali della loro preparazione professionale e della fiducia che l’Istituto conferisce loro nel mantenerli nel Registro degli E.A.G.L.
7. Verifiche in cieco di analisi geobiofisiche commissionate da esterni
Vi sono due tipi di verifica in cieco che possono essere messi in atto dai soci Esperti per ottenere maggiore sicurezza del lavoro fatto:
– la prima è la verifica con analisi successiva, utile per la maggior parte delle situazioni, esclusi i terreni di notevole ampiezza;
– la seconda è la verifica per confronto di analisi contemporanee in settori diversi non comunicanti visivamente da utilizzare nei casi di terreni di notevole ampiezza o situazioni in cui il tempo per svolgere l’analisi è molto rilevante.
La stessa metodologia qui esposta per la supervisione deve essere seguita nei casi in cui si ritenga opportuno mettere in atto una verifica in cieco con analisi successiva, cioè facendo seguire all’analisi svolta da parte di un socio Esperto, un’ulteriore analisi eseguita da un altro socio Esperto. In tal caso se vi fosse un eventuale committente, questi non deve essere informato dei risultati parziali ma deve venire in possesso solo del risultato definitivo concordato tra i due operatori.
È evidente che i segnali utilizzati per indicare la posizione delle zone di disturbo rintracciate dovranno essere sempre rimossi alla fine delle indagini dopo aver preso nota accurata della loro posizione sulla mappa.
Nel caso di una verifica per confronto in contemporanea invece si divide il sito in settori che si attribuiscono ai vari operatori i quali svolgono l’analisi completa del loro settore in contemporanea ma senza vedere quello che fanno gli altri, e alla fine mettono in comune i risultati; rispetto al committente devono essere scelti i risultati più certi dopo che eventuali divergenze sono state affrontate e risolte; questa metodologia può essere attuata solo se tutti gli operatori si attengono allo stesso protocollo di indagine indicato dall’Istituto GEA, pur con sufficienti margini di libertà nella ricerca personale.
8. Impossibilità per i Soci di organizzare o tenere corsi privati o lezioni private di Analisi Geobiofisica-Geobiologica dei Luoghi e di collaborare privatamente a corsi e seminari sullo stesso tema, anche se chiamati in modo diverso, tenuti da altri enti o associazioni
Essendo una delle principali finalità dell’Istituto quella di creare una nuova scuola di pensiero, ed essendo i corsi uno dei principali strumenti per raggiungere questa finalità (Statuto par. 2.1. e 2.2.) i singoli Soci non possono organizzare privatamente (cioè non facendolo a nome dell’Istituto, ma in concorrenza con l’Istituto) – né per se stessi né per altri enti o associazioni – seminari, laboratori o corsi di Analisi Geobiofisica-Geobiologica, in cui si diano gli insegnamenti pratici di “tecniche di analisi geobiofisica e di rilievo geobiologico” nemmeno chiamando con altro nome questo tipo specifico di contenuto, in quanto si porrebbero in concorrenza con l’Istituto stesso e incorrerebbero nel danneggiamento previsto dall’art. 3. par. 5.3. dello Statuto. É sempre possibile chiedere alla Presidenza di organizzare tali lezioni come Istituto GEA e la Presidenza, informato il Consiglio Direttivo, deciderà in merito valutando le capacità del socio richiedente e la qualità dell’eventuale istituzione con cui si andrebbe a cooperare.
L’Istituto non intende vincolare nessuno e in questo caso, per evitare spiacevoli conseguenze di esclusione, i Soci potranno decidere se desistere dall’organizzare privatamente seminari, laboratori o corsi di Analisi Geobiofisica e geobiologica, oppure recedere dall’Istituto e dichiarare esplicitamente la loro estraneità all’Istituto.
Nel caso tale organizzazione privata fosse comunque messa in atto il Presidente dovrà procedere a mettere all’ordine del giorno della discussione del Consiglio Direttivo l’esclusione del socio che se ne rendesse responsabile, ai sensi dell’art. 3.
Invece i Soci Esperti che sono preparati per farlo possono tenere, e sono invitati a tenere, conferenze e lezioni teoriche volte a far conoscere e a far capire cos’è e quale importanza riveste l’Analisi Geobiofisica dei Luoghi, sia organizzandole direttamente, sia per altri enti e associazioni, avendo cura che non possano essere scambiate per “corsi” in cui si insegna l’arte percettiva.
Ogni Socio deve rendersi pienamente conto inoltre che associarsi all’Istituto vuol dire condividerne lo Statuto e rispettare le sue regole. Questo significa che in materia di Geobiofisica-Geobiologia si devono rendere associative – chiedendo l’autorizzazione alla Presidenza e gestendole per conto dell’Istituto – le occasioni che si presentano di organizzare corsi o di partecipare alla realizzazione di corsi in collaborazione con altri enti o associazioni.
Se questa volontà non sussiste o non vi è condivisione delle tesi e delle finalità associative ciascuno è libero di organizzare quello che vuole e di comportarsi come vuole restando però dichiaratamente estraneo all’Istituto GEA.
9. Sponsorizzazioni
Nell’eventualità che un’iniziativa trovi la sponsorizzazione di una ditta, questa dovrà essere ben distinta dall’iniziativa stessa. Nel caso di corsi, laboratori o seminari per i soci la sponsorizzazione non potrà tradursi in una lezione tenuta da un rappresentante della ditta sponsorizzatrice, ma dovrà rimanere nei limiti della consegna ai corsisti di materiale illustrativo. Vi potrà essere anche l’esposizione di prodotti effettuata in uno spazio adiacente a quello in cui si svolgono le iniziative.
Le sponsorizzazioni sono relative alle singole iniziative e gli eventuali proventi entrano nel bilancio redatto dal responsabile. La segreteria dell’Istituto rilascerà allo sponsor la necessaria fattura fiscale.
10. Collaborazione con altre associazioni
Accordi di collaborazione su specifiche tematiche o su specifici progetti possono essere intrapresi con altre associazioni le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell’Istituto GEA. Anche se da attuarsi in sede periferica, ed anche se per un singolo evento, la collaborazione può essere intrapresa solo dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Qualsiasi Socio può proporre occasioni di collaborazione con altre associazioni fornendo al Presidente dell’Istituto GEA tutti i dati sulla questione in modo che il Presidente possa chiedere il parere dei Consiglieri. Dell’esito della consultazione deve essere data notizia al Socio proponente entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Presidente.
Non si configurano come collaborazioni tra associazioni le conferenze e le lezioni teoriche tenute a titolo personale da Soci dell’Istituto GEA in convegni o corsi organizzati da altri enti o associazioni. È ovvio però che il Socio che tiene a titolo personale una relazione o una lezione attinente all’Analisi Geobiofisica-Geobiologica in un contesto organizzato da altre associazioni è comunque individuato come un portavoce delle idee e delle proposte dell’Istituto GEA, quindi sebbene intervenga a titolo personale non può portare argomentazioni personali estranee o contrarie a quelle proposte dall’Istituto GEA (se lo facesse incorrerebbe negli estremi dell’esclusione per danneggiamento dell’Istituto a livello di immagine).
In queste occasioni è opportuno che i Soci chiedano agli organizzatori se concedono che sia distribuito il materiale informativo dell’Istituto dedicato al vasto pubblico (depliant, ecc.), normalmente non vi sono ostacoli alla distribuzione di questo materiale e in questo modo lasciano una traccia ben precisa dell’Istituto.
11. Ricerca sul campo e metodologia
I Soci Esperti sono incentivati a condurre, ogni volta che se ne presenti l’occasione, ricerche sul campo rispetto alle situazioni energetiche naturali e artificiali.
Per essere utili anche agli altri soci gli esiti di queste ricerche devono essere comunicati all’Istituto che li utilizzerà, assieme alle altre ricerche simili, come dati per trarre delle conclusioni. Perché queste ricerche abbiano un pur minimo valore devono essere condotte con il metodo del “cieco” e dove fosse possibile sarebbe ancora più opportuno utilizzare il “doppio cieco”, che sono gli unici metodi che forniscono risultati attendibili, oggettivi e tendenzialmente scientifici in questi ambiti. I Soci Esperti che condurranno ricerche nel campo della Geobiofisica sono tenuti a mettere in pratica la seguente metodologia:
elementi comuni ai due metodi “in cieco” e “in doppio cieco” da mettere sempre in pratica
– presenza di almeno due soggetti: un ricercatore e un operatore (il ricercatore stende una relazione
annotando gli esiti della ricerca e testimonia sulle modalità di svolgimento della ricerca).
– Il socio Esperto che funge da operatore deve essere mantenuto accuratamente all’oscuro della situazione da
analizzare e delle sue caratteristiche peculiari che interessano il socio ricercatore il quale deve limitarsi a
preparare il setting di ricerca, lasciando poi libero di agire l’operatore senza interferire in alcun modo.
Il relatore è un soggetto-chiave per la validazione della ricerca e nel caso si voglia porre la premessa per la pubblicazione dei risultati, deve essere estraneo a interessi di parte e il più possibile indipendente e obiettivo; in questo senso può anche non essere socio dell’Istituto GEA e possibilmente deve essere un professionista iscritto ad un Ordine. La relazione dovrà poi essere sottoscritta dal solo relatore e inviata in copia all’Istituto che nell’eventuale utilizzo o pubblicazione del materiale ricevuto si impegna a citare i soggetti che l’anno condotta, salvo esplicito volere contrario dei soggetti stessi.
Le ricerche condotte senza l’utilizzo di questa metodologia di base non potranno essere prese in considerazione dall’Istituto.
I Soci Esperti devono farsi sostenitori del fatto che solo adottando almeno la metodologia della ricerca in “cieco” si può avere un riscontro valido di quello che si fa e che si afferma nell’ambito dell’Analisi Geobiofisica e geobiologica.
I Soci Esperti, peraltro, non devono accettare ricerche, confronti o “verifiche” proposte da terzi al di fuori di queste metodologie e del Protocollo di Analisi Geobiofisica proposto dall’Istituto GEA.
I soci Esperti che volessero effettuare ricerche su materiali o oggetti “pseudo-schermanti” non devono acquistarli in prima persona in quanto sarebbero poi accusabili di farne uso nonostante la posizione ufficialmente contraria, e questo può avvenire anche come forma di ricatto da parte della ditta produttrice o del venditore che possono sempre individuare sul sito dell’Istituto l’appartenenza dell’acquirente al Registro. Inoltre si potrebbe creare un danno all’immagine complessiva dell’Istituto GEA che potrebbe essere accusato di utilizzare comunque i sistemi di pseudo-schermatura pur dicendo di essere contrario. Nel caso quindi si deve far acquistare il materiale a cui si è interessati da terzi non riconducibili all’Istituto GEA.
12. Incarichi di consulenza conferiti all’Istituto da terzi
L’Istituto è dotato di partita IVA e può raccogliere incarichi di consulenza conferitigli da privati o enti a titolo di attività commerciale finalizzata a finanziare il conseguimento degli scopi sociali. I proventi costituiscono reddito per l’Istituto, sono soggetti a IVA e deve essere rilasciata fattura da parte dell’Istituto.
Solo i Soci potranno essere designati per espletare gli incarichi ricevuti dall’Istituto.
Il Socio che riceve una proposta di incarico per l’Istituto GEA è tenuto ad informarne tempestivamente il Presidente, il quale con il Consiglio Direttivo, stabilisce le modalità di esecuzione della prestazione professionale relativa. Se la consulenza richiesta riguarda l’analisi delle caratteristiche energetiche di un luogo possono essere designati solo Soci iscritti al Registro degli Esperti (E.A.G.L.)
La lettera di incarico al socio designato deve contenere gli estremi della consulenza richiesta e le condizioni del rimborso spese messo a disposizione dall’Istituto o del pagamento della prestazione professionale.
Responsabile della consulenza rispetto al committente è il Presidente dell’Istituto il quale deve prendere visione e sottoscrivere la relazione prima che sia consegnata al committente.
Il Consiglio Direttivo può derogare al guadagno economico da parte dell’Istituto GEA nei casi in cui l’incarico abbia caratteristiche di prestigio o provenga da un committente prestigioso e quindi l’ottenerlo sia l’obiettivo più importante da raggiungere; in linea di massima deve però evitare le perdite economiche per l’Istituto.